Libro QUARTO›Titolo VII›Capo VIII
Art. 1137
1193 / 2493Ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per gli ufficiali della Marina militare i periodi di servizio prestati su navi da guerra estere o in territorio estero sono considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.
2. Ai fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato per l'espletamento di servizi previsti da speciali disposizioni. È altresì valido anche il periodo di imbarco compiuto su navi mercantili per istruzione professionale. In ogni caso la metà del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1137