Libro PRIMO›Titolo IV›Capo III›Sez. I
Art. 111
115 / 2493Competenze particolari della Marina militare
In vigore dal 11 feb 2026
1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli , primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria;
b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell', comma 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata;
c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) il servizio di rifornimento idrico delle isole minori.
d-bis) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle direttive in materia di politiche della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;
d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la Marina militare può ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, al danneggiamento o alla manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente;
d-quater) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalità, la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;
d-quinquies) la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee.
1-bis. La Marina militare promuove le attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonché per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'università e della ricerca e dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, è istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea.
Note all'articolo
- La L. 26 gennaio 2026, n. 9, ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che "Il comma 1-bis dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal precedente periodo, si applica per l'adozione delle modifiche al decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi del medesimo comma 1-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge". Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 3) che "Alle attivita' di cui alle lettere d-ter) e d-quater) del comma 1 dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotte dal comma 1 del presente articolo, concorre il Corpo della Guardia di finanza in relazione alle competenze ad esso attribuite a legislazione vigente".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-111