Libro QUARTO›Titolo VII›Capo VI
Art. 1093
1147 / 2493Requisiti generali per l'avanzamento degli ufficiali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.
2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1093