Art. 1077 · Promozione o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati
Libro QUARTOTitolo VIICapo IVSez. II

Art. 1077

Abrogato1128 / 2493

Promozione o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati

In vigore dal 1 gen 2015
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1077