Libro QUARTO›Titolo VII›Capo IV›Sez. II
Art. 1073
1124 / 2493Sospensione obbligatoria della promozione dell'ufficiale
In vigore dal 9 ott 2010
1. È sospesa la promozione dell'ufficiale, iscritto nel quadro di avanzamento, nel caso previsto dall', comma 2.
2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.
3. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1073