Libro QUARTO›Titolo VII›Capo III›Sez. V
Art. 1065
1116 / 2493Ufficiali giudicati non idonei
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneità e, se idonei e iscritti in quadro, sono promossi con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
2. Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento, sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, promossi con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1065