Libro QUARTO›Titolo VII›Capo III›Sez. I
Art. 1053
1103 / 2493Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali
In vigore dal 2 ott 2021
1. Il 15 settembre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall';
b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.
1-bis. A decorrere dal 31 ottobre 2017, i contrammiragli del corpo del genio della Marina sono inclusi in un'aliquota unica di valutazione indipendentemente dalla specialità di provenienza, con l'ordine di iscrizione derivante dall'anzianità relativa definita a tal fine sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri in ordine successivo:
a) a parità di anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dalla maggiore età anagrafica;
b) a parità di età si raffrontano in successione le anzianità assolute nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità;
c) se si riscontra parità anche nell'anzianità assoluta di nomina, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8.
4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli . Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1053