Libro QUARTO›Titolo VII›Capo III›Sez. I
Art. 1051 bis
1105 / 2493Promozioni in particolari situazioni
In vigore dal 20 feb 2020
1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il militare, che è deceduto ovvero è stato collocato in congedo per limite di età o per invalidità permanente dopo aver maturato la permanenza minima nel grado per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento ad anzianità o per l'attribuzione delle qualifiche di primo luogotenente, di carica speciale o di qualifica speciale ovvero, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri o corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, dopo aver conseguito il requisito temporale per l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale, è comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, è promosso al grado superiore ovvero, previa verifica del possesso dei relativi requisiti, consegue la prevista qualifica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1051-bis