Libro QUARTO›Titolo VII›Capo II›Sez. II
Art. 1047
1122 / 2542Commissioni permanenti
In vigore dal 28 mag 2026
1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta, per la compilazione dei relativi quadri nonché per l'attribuzione delle qualifiche del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare commissioni permanenti.
2. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è così composta:
a) presidente: ufficiale generale;
b) membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a tredici, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2) il più anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
c) membri supplenti.
3. Per eventuali esigenze connesse alla tempistica delle operazioni di valutazione e ai carichi di lavoro, possono essere istituite una o più sottocommissioni, le cui attività sono subordinate e funzionali a quella della commissione di cui al comma 1, dalla quale dipendono.
Le sottocommissioni, ove istituite, sono così composte:
a) presidente: ufficiale di grado inferiore a quello del presidente della commissione di cui al comma 1 e non inferiore a tenente colonnello;
b) membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a sette, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2) un militare di grado apicale del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
c) membri supplenti.
4. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti è istituita una commissione permanente per l'Arma dei carabinieri, costituita come segue:
a) presidente: non inferiore a generale di divisione;
b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre luogotenenti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.
b-bis) membri supplenti.
4-bis. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli sanitari dei marescialli, sergenti e graduati è istituita una commissione permanente per la Sanità militare, costituita come segue:
a) presidente: ufficiale generale;
b) membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a cinque, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2) il più anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
c) membri supplenti.
5. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso nè rimborso spese.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1047