Art. 1042 · Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano
Libro QUARTOTitolo VIICapo IISez. I

Art. 1042

1092 / 2493

Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano

In vigore dal 28 ago 2022
1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano è composta: a) da un generale di corpo d'armata, che la presiede; b) da un generale di divisione; c) da cinque generali di brigata o colonnelli del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; d) da un brigadier generale o colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali della predetta Arma o dei Corpi; e) da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali dei predetti ruoli. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1042