Art. 1041 · Altri membri delle Commissioni di vertice e superiori di avanzamento
Libro QUARTOTitolo VIICapo IISez. I

Art. 1041

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Altri membri delle Commissioni di vertice e superiori di avanzamento

In vigore dal 23 giu 2023
1. Il Segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il Vice Segretario generale militare se il Segretario generale riveste qualifica dirigenziale civile, e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti, alla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, se non già previsto dall'. È obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice allorchè la valutazione riguardi ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza in servizio presso uffici od organi dipendenti. 2. Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, nonché il Sottocapo di stato maggiore della difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, se non già previsto dagli articoli precedenti. Sono obbligatoriamente consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento: a) il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa; b) il Sottocapo di stato maggiore della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1041