Libro QUARTO›Titolo VII›Capo II›Sez. I
Art. 1040
1090 / 2493Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 17 nov 2018
1. La commissione superiore di avanzamento dell'Arma dei carabinieri è composta:
a) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri;
c) dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo tecnico... se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.
c-bis). dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.
2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1040