Libro QUARTO›Titolo VII›Capo II›Sez. I
Art. 1037
1087 / 2493Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano
In vigore dal 20 feb 2020
1. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano è composta:
a) dal Capo di stato maggiore dell'Esercito;
a-bis) dal Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito;
b) dai generali di corpo d'armata che sono preposti ai comandi collocati alle dipendenze dirette del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con l'esclusione dei comandi internazionali e multinazionali all'estero e in Italia;
c) dai due generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni più anziani in ruolo che hanno espletato o stanno espletando le funzioni del grado, che non ricoprono le cariche di cui alle lettere a-bis) e b) ove non compresi nei generali di corpo d'armata di cui alle lettere a-bis) e b);;
d) dall'ufficiale generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi se si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;
e) dall'ufficiale più elevato in grado e più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, se non ricopre l'incarico di Comandante logistico, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.
2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell'Esercito o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1037