Libro QUARTO›Titolo VII›Capo II›Sez. I
Art. 1036 bis
1119 / 2542Commissione di vertice della Sanità militare
In vigore dal 28 mag 2026
1. Per la valutazione dei maggiori generali del Corpo unico della Sanità militare è costituita presso lo Stato maggiore della difesa una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della commissione superiore d'avanzamento di cui all', comma 1, lettere a), b) e c), e i tenenti generali del Corpo unico della Sanità militare.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa assume la presidenza della commissione di vertice e il Direttore della Sanità militare, ovvero il Vice direttore della Sanità militare se il Direttore riveste la qualifica dirigenziale civile, ne assume la funzione di vice presidente.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1036-bis