Art. 1034 · Denominazioni e composizione
Libro QUARTO›Titolo VII›Capo II›Sez. I

Art. 1034

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Denominazioni e composizione

In vigore dal 25 apr 2026
1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali: a) le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti; b) le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti; c) le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti; d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. 2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche di cui agli , comma 3. 3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche: a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione; b) Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione; c) Comandante generale della Guardia di finanza; d) Consigliere militare del Presidente della Repubblica; e) Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Non possono, inoltre, far parte delle predette commissioni gli ufficiali: a) impiegati presso il dipartimento e le agenzie per le informazioni e la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124; b) impiegati presso gli enti, comandi o unità internazionali che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale; c) impiegati presso il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1034