Libro QUARTO›Titolo VII›Capo II›Sez. I
Art. 1034
1106 / 2542Denominazioni e composizione
In vigore dal 25 apr 2026
1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali:
a) le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti;
b) le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti;
c) le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti;
d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.
2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche di cui agli , comma 3.
3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:
a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione;
b) Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione;
c) Comandante generale della Guardia di finanza;
d) Consigliere militare del Presidente della Repubblica;
e) Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Non possono, inoltre, far parte delle predette commissioni gli ufficiali:
a) impiegati presso il dipartimento e le agenzie per le informazioni e la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;
b) impiegati presso gli enti, comandi o unità internazionali che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale;
c) impiegati presso il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1034