Art. 1027 · Comunicazione agli interessati
Libro QUARTO›Titolo VI›Capo III

Art. 1027

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Comunicazione agli interessati

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati al militare nei modi stabiliti dal regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1027