Art. 102 · Organizzazione operativa dell'Esercito italiano
Libro PRIMOTitolo IVCapo II

Art. 102

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Organizzazione operativa dell'Esercito italiano

In vigore dal 15 giu 2016
1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano è posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito. 2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-102