Libro QUARTO›Titolo V›Capo VII›Sez. VIII
Art. 1012
1061 / 2493Mancata presentazione alla chiamata di controllo
In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari in congedo e gli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri senza richiamo, i quali manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza e abitazione, sono puniti, a richiesta dell'autorità militare dalla quale dipendono, con la sanzione amministrativa da euro 2,58 a euro 193,67.
2. Non si fa luogo alla richiesta, se il contravventore paga, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo della sanzione.
3. La richiesta, in ogni caso, non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'autorità militare ha avuto notizia del fatto che costituisce infrazione amministrativa.
4. In tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di mobilitazione, totale o parziale, la misura della sanzione amministrativa stabilita nel comma 1 può essere aumentata fino a euro 619,74 e non può essere inferiore a euro 6,19.
5. Per quanto disposto dal presente articolo, si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1012