Libro QUARTO›Titolo V›Capo VII›Sez. VIII
Art. 1011
1060 / 2493Obbligo di risposta alle chiamate di controllo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo e gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo, a esclusione di quelli in congedo assoluto, devono rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo dalle autorità militari da cui dipendono; all'atto in cui cessano da un periodo di servizio effettivo hanno l'obbligo di indicare all'autorità militare la propria residenza e notificarne poi qualsiasi cambiamento.
2. I predetti militari rispondono alle chiamate ordinate con manifesto o con precetto personale, dalle autorità militari per il controllo della forza in congedo.
3. Le chiamate di controllo hanno luogo generalmente in giorno festivo.
4. I militari in congedo devono presentarsi all'amministrazione del comune di residenza, ovvero alle autorità militari nel comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto o del precetto personale di chiamata.
5. Gli stessi non hanno diritto ad alcun assegno o indennità e sono esonerati da qualsiasi obbligo di servizio, nello stesso giorno di presentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1011