Art. 1011 · Obbligo di risposta alle chiamate di controllo
Libro QUARTOTitolo VCapo VIISez. VIII

Art. 1011

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Obbligo di risposta alle chiamate di controllo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo e gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo, a esclusione di quelli in congedo assoluto, devono rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo dalle autorità militari da cui dipendono; all'atto in cui cessano da un periodo di servizio effettivo hanno l'obbligo di indicare all'autorità militare la propria residenza e notificarne poi qualsiasi cambiamento. 2. I predetti militari rispondono alle chiamate ordinate con manifesto o con precetto personale, dalle autorità militari per il controllo della forza in congedo. 3. Le chiamate di controllo hanno luogo generalmente in giorno festivo. 4. I militari in congedo devono presentarsi all'amministrazione del comune di residenza, ovvero alle autorità militari nel comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto o del precetto personale di chiamata. 5. Gli stessi non hanno diritto ad alcun assegno o indennità e sono esonerati da qualsiasi obbligo di servizio, nello stesso giorno di presentazione.
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