Art. 1010 · Cessazione dell'appartenenza alla riserva di complemento
Libro QUARTOTitolo VCapo VIISez. VII

Art. 1010

1059 / 2493

Cessazione dell'appartenenza alla riserva di complemento

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età: a) 65 anni se ufficiale superiore; b) 62 anni se ufficiale inferiore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1010