Art. 1009 · Permanenza nella riserva
Libro QUARTOTitolo VCapo VIISez. VI

Art. 1009

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Permanenza nella riserva

In vigore dal 20 feb 2020
1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età: a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado; b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore. 2. Il restante personale militare delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. 3. Il militare è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nei commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1009