Libro QUARTO›Titolo V›Capo VII›Sez. VI
Art. 1009
1058 / 2493Permanenza nella riserva
In vigore dal 20 feb 2020
1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:
a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;
b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore.
2. Il restante personale militare delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
3. Il militare è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nei commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1009