Art. 1003 · Sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare
Libro QUARTOTitolo VCapo VIISez. IV

Art. 1003

1052 / 2493

Sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il sottufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, è trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, in altro ruolo dei sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenute all'uopo presenti la capacità l'attitudine e l'attività svolta nella vita civile. 2. Il sottufficiale, però, che all'età predetta ne faccia domanda e si impegni a effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti fino all'età di quarantacinque anni, nonché il sottufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo possono, per determinazione ministeriale, rimanere nel ruolo naviganti fino al compimento del cinquantaduesimo anno; raggiunta tale età, il sottufficiale è trasferito in altro ruolo con le modalità innanzi indicate e con le stesse modalità sono trasferiti in altro ruolo il sottufficiale che non faccia domanda di rimanere nel ruolo naviganti o non ottenga di rimanervi, nonché il sottufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti e addestramenti.
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