Libro PRIMO›Titolo III›Capo I
Art. 10
Abrogato10 / 2272Attribuzioni del Ministro della difesa
In vigore dal 9 ott 2010 al 8 feb 2013
1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:
a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;
b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza e all'attività tecnico-amministrativa;
c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;
d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.
2. Il Ministro della difesa, inoltre, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare:
a) sul livello di operatività delle singole Forze armate;
b) sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile;
c) sull'azione della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati;
d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate;
e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa.
3. Il Ministro della difesa, altresì, può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-10