Art. 1 · Campo di applicazione

Art. 1

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Campo di applicazione

In vigore dal 1 apr 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate; Ritenuto necessario predisporre delle disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n. 1523/2007 per quanto concerne, in particolare, l'attuazione dell'articolo 8 e del considerando del Regolamento medesimo; Ritenuto altresì opportuno armonizzare la normativa nazionale vigente rispetto a quella comunitaria; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalle riunione del 1° marzo 2010; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali; Emana il seguente decreto legislativo: Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina integrativa delle disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 189, nella piena attuazione del regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e dell'11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, dentro e fuori della Comunità, di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;47#art-1