Capo I
Art. 2
2 / 20Ambito di applicazione
In vigore dal 30 mar 2010
1. Dopo l' del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Ambito di applicazione). - 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, il presente testo unico si applica a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia in conformità alle norme di cui ai commi 2 e seguenti.
2. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia:
a) stabiliti in Italia conformemente al comma 3; ovvero
b) quelli ai quali si applica il comma 4.
3. Un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia si considera stabilito in Italia nei seguenti casi:
a) il fornitore ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano;
b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in Italia ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro dell'Unione europea, o viceversa, detto fornitore si considera stabilito in Italia nel caso in cui sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia qualora sul territorio italiano si trovi la sua sede principale. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo non opera nè in Italia nè in un altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia se questo è il primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, purchè mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana;
c) se un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia ha la sede principale in Italia ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un Paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in Italia purchè una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo operi in Italia.
4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del comma 3 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:
a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia;
b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in Italia, se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana.
5. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 3 e 4, si considera soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media stabilito sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. I fornitori di servizi media audiovisivi appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi del presente articolo sono tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili ai fornitori di servizi di media audiovisivi.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;44#art-2