Art. 16 · Produzione audiovisiva europea
Capo I

Art. 16

16 / 20

Produzione audiovisiva europea

In vigore dal 30 mar 2010
1. L'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: «Art. 44 (Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea. 2. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. 3. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano il 10 per cento almeno dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. La percentuale di cui al primo periodo deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali, di natura non regolamentare, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, nonché le quote percentuali da riservare a queste ultime nell'ambito delle percentuali indicate al secondo e al terzo periodo del comma 2 e al primo periodo del presente comma, tenendo conto dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse. 4. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni di mercato, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, secondo le modalità definite dall'Autorità con proprio regolamento da adottare entro tre mesi. 5. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, in misura proporzionale e comunque connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti. Gli operatori adottano le procedure di autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da comunicare alla Autorità, che ne verifica la rispondenza a quanto stabilito dal presente comma. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive, anche analogiche, operanti in ambito locale. 7. L'Autorità provvede, mediante procedure di co-regolamentazione, alla predisposizione di una disciplina di dettaglio, sostitutiva di quella esistente, coerente con i principi di cui al presente articolo, a quelli di cui all'articolo 3-decies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio, e successive modificazioni, secondo cui con riferimento ai servizi audiovisivi a richiesta la promozione può riguardare, fra l'altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale ovvero il rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40-bis. 8. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua dall'Autorità. Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli palinsesti o cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici, in quest'ultima ipotesi nonché nel caso di canali generalisti che superano la predetta soglia dell' 1 per cento, anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato. Il regolamento dell'Autorità definisce altresì le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza.». 2. Il decreto interministeriale di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;44#art-16