Art. 14 · Televendite
Capo I

Art. 14

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Televendite

In vigore dal 30 mar 2010
1. All'articolo 40, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le finestre di televendita non concorrono al computo dei limiti di cui all'articolo 38, sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima è ridotta a tre minuti. 2-ter. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicità, alle televendite, ovvero all'autopromozione non si applicano l'articolo 37, commi da 1 a 7, l'articolo 38, comma 2, e l'articolo 44.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;44#art-14