Art. 21 · Informazioni al pubblico
Capo IV

Art. 21

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Informazioni al pubblico

In vigore dal 20 mar 2010
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28#art-21