Art. 19 · Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
Capo III

Art. 19

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Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

In vigore dal 20 mar 2010
Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio 1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità. 2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell', comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'.
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