Art. 16 · Disposizioni finanziarie

Art. 16

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 17 apr 2010
1. Le amministrazioni e gli enti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tale fine le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. All'attuazione dei piani di gestione di cui all', comma 3, lettera a), le amministrazioni e gli enti pubblici provvedono ai sensi degli articoli 69, 70, 71 e 72 del decreto legistativo 3 aprile 2006, n. 152; all'attuazione dell', comma 3, lettera b), fatta eccezione per le attività di soccorso tecnico urgente, si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, nonché con le risorse regionali all'uopo stanziate, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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