Art. 13
13 / 17Relazioni ed informazioni alla Commissione europea
In vigore dal 17 apr 2010
1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 mettono a disposizione sul Portale cartografico nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli , comma 3, lettera a), nonché i loro riesami ed eventualmente gli aggiornamenti, entro tre mesi dalle date indicate rispettivamente all', comma 1, all', comma 1, all', comma 8, e all'.
2. Le regioni mettono a disposizione sul portale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i bollettini e gli avvisi di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea delle decisioni prese ai sensi dell', commi 1, 2 e 3, e mette a disposizione sul Portale cartografico nazionale le relative informazioni, rispettivamente entro il 22 dicembre 2011, il 22 dicembre 2013 e il 22 dicembre 2015.
4. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono le informazioni di cui allo stesso comma 1 all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro le scadenze indicate ai commi 1 e 3 per ciascun insieme di informazioni, e secondo modalità e specifiche dati individuate dallo stesso ISPRA, tenendo conto della compatibilità con i sistemi di gestione dell'informazione adottati a livello comunitario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-23;49#art-13