Art. 12 · R i e s a m i

Art. 12

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R i e s a m i

In vigore dal 17 apr 2010
1. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all' e la valutazione e le decisioni di cui all', comma 1, sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 settembre 2018 e, successivamente, ogni sei anni. 2. Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni di cui all' sono riesaminate e, se del caso, aggiornate, entro il 22 settembre 2019 e, successivamente, ogni sei anni. 3. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all' sono riesaminati e, se del caso, aggiornati compresi gli elementi di cui alla parte B dell'allegato I, entro il 22 settembre 2021 e, successivamente, ogni sei anni. 4. I riesami di cui ai commi 1 e 3 tengono conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-23;49#art-12