Art. 11 · Misure transitorie

Art. 11

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Misure transitorie

In vigore dal 17 apr 2010
1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non svolgono la valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all', se hanno stabilito, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni e di predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni, conformemente alle disposizioni di cui agli . 2. Le autorità di cui al comma 1 si avvalgono di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni completate prima del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni adeguato ai requisiti di cui all'. 3. Le autorità di cui al comma 1 si avvalgono di piani di gestione del rischio di alluvioni completati prima del 22 dicembre 2010, a condizione che il contenuto di tali piani sia adeguato ai requisiti di cui all'. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano fatti salvi i riesami di cui all'. In ogni caso le disposizioni di cui agli si applicano alle scadenze indicate rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 dell'.
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