Titolo III
Art. 30
30 / 37Benefici economici
In vigore dal 28 mag 2011
(Benefici economici)
1. Al fine di massimizzare le ricadute socioeconomiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica. Il contributo di cui al presente comma è destinato per il 10 per cento alla provincia o alle province nel cui territorio è ubicato il sito, per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio è ubicato il sito e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 chilometri dal centro dell'edificio Deposito.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75..
4. Le modalità di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati sono regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A.
5. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai precedenti commi sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi, secondo criteri e modalità trasparenti e predeterminati, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito localizzate all'interno di un'area compresa entro i 20 chilometri dal centro dell'edificio Deposito, attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-15;31#art-30