Titolo III
Art. 28 bis
31 / 37Autorizzazione per la chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi.
In vigore dal 10 apr 2014
(Autorizzazione per la chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi).
1. L'esecuzione delle operazioni connesse alla chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi di cui al Deposito nazionale è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, la regione o provincia autonoma interessata e l'autorità di regolamentazione competente, su istanza del titolare della licenza.
Detta autorizzazione è rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato di chiusura e post chiusura.
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentite la regione o provincia autonoma interessata e l'autorità di regolamentazione competente, è stabilita la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla chiusura di cui al comma 1.
3. Al termine delle operazioni di chiusura di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione trasmette all'autorità di regolamentazione competente uno o più rapporti atti a documentare le operazioni eseguite e lo stato dell'impianto e del sito.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le amministrazioni interessate e l'autorità di regolamentazione competente, emette, con proprio decreto, le eventuali prescrizioni connesse con il periodo di controllo istituzionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-15;31#art-28-bis