Art. 4 · Disposizioni finali

Art. 4

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Disposizioni finali

In vigore dal 12 mar 2010
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano i principi desumibili dal presente legislativo costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e si applicano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 febbraio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Alfano
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