Art. 4
4 / 4Disposizioni finali
In vigore dal 12 mar 2010
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano i principi desumibili dal presente legislativo costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e si applicano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro dello
sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-15;23#art-4