Capo II
Art. 4
4 / 20Estensione e durata del permesso di ricerca
In vigore dal 11 mar 2010
1. Il permesso di ricerca può coprire aree di terra o di mare con superficie massima di 300 chilometri quadrati.
2. La durata massima del permesso è di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio.
3. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purchè l'area complessiva non risulti superiore a 5.000 chilometri quadrati in terraferma ed in mare, fermo restando che l'area complessiva ricadente in una singola Regione non può superare i 1000 chilometri quadrati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;22#art-4