Art. 3 · Assegnazione del permesso di ricerca
Capo II

Art. 3

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Assegnazione del permesso di ricerca

In vigore dal 8 feb 2024
1. Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, è rilasciato dall'autorità competente ad operatori in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica, contestualmente all'approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate. 2. Nel caso l'autorità competente sia il Ministero dello sviluppo economico, il permesso di ricerca è rilasciato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, di seguito denominata CIRM. 2-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all', comma 3-bis, l'autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione interessata; all'atto del rilascio del permesso di ricerca, l'autorità competente stabilisce le condizioni e le modalità con le quali è fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca. 3. Con regolamento da emanare ai sensi dell', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita un'apposita sezione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, con compiti relativi alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. La citata sezione della CIRM può avvalersi di esperti individuati dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra il personale in organico di ISPRA, ENEA, CNR ed Università statali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Restano validi fino alla loro naturale scadenza i permessi di ricerca già assentiti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 5. Il permesso di ricerca è rilasciato a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente. 6. In caso di domande concorrenti, determinate nei modi di cui al comma 7, l'autorità competente effettua una selezione in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione: a) sull'interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari; b) sulle conoscenze delle problematiche geologico-strutturali specifiche dell'area richiesta; c) sulla completezza e razionalità del programma dei lavori di ricerca proposto, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, alle perforazioni previste, ai tempi programmati e con riferimento anche alla sua eventuale complementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti; d) sulle modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonché all'obbligo di ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria o assicurativa; e) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati; e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca. 7. Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, fatte salve le domande relative agli impianti sperimentali di potenza nominale non superiore a 5 MW, pervenute all'autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla Regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazione. Alla denominazione del Bollettino ufficiale degli idrocarburi sono aggiunte in fine le parole «e delle georisorse» (BUIG). 8. Il permesso può essere rilasciato anche in contitolarità a più soggetti solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi. Ai contitolari è fatto obbligo di nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi. 9. Qualora l'area richiesta interessi il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, deve essere preventivamente acquisito il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e trasporti. 10. Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l'amministrazione militare. 11. Il rilascio del permesso di ricerca resta subordinato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;22#art-3