Art. 18 · Abrogazioni e disposizioni transitorie
Capo V

Art. 18

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Abrogazioni e disposizioni transitorie

In vigore dal 11 mar 2010
1. Si applicano, in quanto compatibili, con il presente decreto legislativo e ferme le competenze regionali, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, nonché della legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. È abrogata legge 9 dicembre 1986, n. 896. 3. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 485, si applicano fino all'adozione delle nuove disposizioni in materia ai sensi dell'.
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