Capo IV
Art. 16 bis
18 / 20Piano pluriennale per la promozione degli investimenti
In vigore dal 8 feb 2024
1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:
a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;
b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;
c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;
d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;
e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.
2. L'autorità competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalità dello stesso in rapporto alle finalità di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilità tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'autorità competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente.
3. Qualora il concessionario uscente non presenti il piano ai sensi del comma 1 o l'autorità competente non lo valuti positivamente ai sensi del comma 2, l'autorità medesima procede alla riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'. In ogni caso non spetta alcun compenso o rimborso di spese per le attività connesse alla predisposizione della proposta. L'autorità competente, qualora accerti, in sede di monitoraggio, da svolgersi secondo le modalità disciplinate dall'autorità medesima, l'inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure del piano, anche sotto il profilo dei relativi tempi, avvia, entro centottanta giorni dall'accertamento stesso, le procedure per la riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell', commi 1, 3 e 4.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;22#art-16-bis