Capo IV
Art. 15
15 / 20Dichiarazione di pubblica utilità
In vigore dal 11 mar 2010
1. Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili e laddove necessario è apposto il vincolo preordinato all'esproprio a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 successive modificazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte dell'autorità competente.
2. I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, successive modificazioni.
3. Non sono soggette a concessioni nè ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.
4. Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di risorse geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorità marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale con le modalità previste dall'articolo 43 del codice della navigazione.
L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 42, quarto e quinto comma, del codice della navigazione, è a carico del titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;22#art-15