Art. 6 · Vigilanza del Ministro della giustizia

Art. 6

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Vigilanza del Ministro della giustizia

In vigore dal 3 mar 2010
1. Il Ministero vigila sull'attività degli iscritti nell'Albo. 2. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e gli ordini professionali interessati comunicano al Ministero i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati. 3. Il Ministero, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle attività di cui all', sentito l'interessato, può disporre con decreto motivato la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno e nei casi più gravi può disporre la cancellazione. 4. Il Ministero può altresì procedere alla sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei reati indicati all', comma 1, fino all'esito del procedimento. 5. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono notificati all'interessato.
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