Art. 2 · Attività degli amministratori giudiziari

Art. 2

2 / 11

Attività degli amministratori giudiziari

In vigore dal 3 mar 2010
1. Gli iscritti nell'Albo degli amministratori giudiziari provvedono alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati. 2. La gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca è riservata ai soli iscritti nella Sezione di esperti in gestione aziendale di cui all', comma 2. 3. L'elencazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività espressamente attribuita dalla legge ovvero da regolamenti agli amministratori giudiziari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-04;14#art-2