Art. 5 bis · Formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualità
Capo II

Art. 5 bis

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Formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualità

In vigore dal 25 set 2024
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con proprio decreto i criteri di accreditamento dei corsi di formazione per i soggetti incaricati dei controlli della qualità, nonché i programmi e il contenuto minimo di tali corsi. 2. Le autorità vigilanti provvedono autonomamente alla formazione del personale interno incaricato di effettuare i controlli di qualità anche attraverso la definizione di programmi di aggiornamento professionale condivisi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 25, ha disposto (con l'art. 18, comma 7) che "Al fine di consentire l'avvio dei controlli di qualita' da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2026, a condizione che i soggetti incaricati abbiano preso parte a una formazione specifica in materia di controlli della qualita', che puo' avere anche carattere selettivo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39#art-5-bis