Art. 15
15 / 16Disposizioni finanziarie
In vigore dal 12 mar 2010
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi oneri o maggiori oneri, a carico della finanza pubblica.
2. I proventi delle ammende e delle sanzioni versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell', comma 3, e dell', comma 16, sono riassegnati, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;35#art-15