Art. 13
13 / 16Qualificazione di figure professionali previste dalla normativa ADR, RID e ADN
In vigore dal 22 giu 2023
1. Le attività di riconoscimento degli esperti per l'esecuzione delle prove sulle cisterne previste dalla normativa ADR, RID e ADN è effettuata da una commissione nominata con decreto dell'amministrazione, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. Le attività relative alla classificazione di prodotti pericolosi di competenza dell'autorità competente, secondo quanto stabilito dagli allegati ADR, RID e ADN, è effettuata da una commissione, nominata con provvedimento dell'amministrazione, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. Le attività di approvazione e monitoraggio di organismi di controllo per la valutazione di conformità, i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo, secondo quanto stabilito dall' ADR, RID e ADN, sono effettuate da una commissione nominata con provvedimento dell'amministrazione, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
4. Gli importi delle tariffe per l'espletamento delle attività di verifica di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per il funzionamento delle commissioni di cui ai medesimi commi, sono a carico dei soggetti richiedenti e sono stabiliti con decreto dell'amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della copertura dei costi effettivi del servizio prestato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'importo delle tariffe di cui al presente comma è rideterminato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ogni due anni. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al primo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per le vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.
5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;35#art-13