Art. 9
9 / 15Accesso al pubblico
In vigore dal 21 ago 2014
1. Le autorità pubbliche responsabili della produzione, della gestione, dell'aggiornamento e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi consentono l'accesso del pubblico ai servizi di cui al comma 1 dell', tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, attraverso servizi facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via internet.
2. I servizi di cui all', comma 1, lettere a) e b), sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico.
3. In deroga al comma 1, l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di ricerca di cui all', comma 1, lettera a), e conseguentemente tramite i servizi di cui al medesimo , comma 1, lettere b), c) ed e), è escluso qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale.
4. In deroga al comma 1, le autorità pubbliche escludono l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di cui all', comma 1, lettere da b) ad e), o ai servizi di commercio elettronico di cui al comma 12 qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto;
b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;
e) ai diritti di proprietà intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali ovvero dei fascicoli riguardanti una persona fisica, qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario, anche tenuto conto dei requisiti previsti dalla direttiva 95/46/CE;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
5. I motivi che giustificano la limitazione dell'accesso di cui al comma 3 e al comma 4 sono interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla fornitura del medesimo accesso.
6. Le disposizioni del comma 4, lettere a), d), f), g) ed h), non si applicano in caso di accesso alle informazioni sulle emissioni nell'ambiente.
7. I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di cui all', comma 1, lettera b), possono essere presentati in una forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali.
8. In deroga ai commi 1 e 2, per esigenze di auto finanziamento delle autorità pubbliche che producono set di dati territoriali, con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati l'ammontare delle tariffe al pubblico e le relative modalità di pagamento per la fornitura dei dati territoriali attraverso i servizi ai sensi dell', comma 1, lettere b), c) ed e), quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati. Ai fini della determinazione delle tariffe si applica l', commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9. I decreti di cui al comma 8 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resi altresì pubblici, a cura dell'Amministrazione competente, ove possibile, sul proprio sito istituzionale.
10. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 8 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell', comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.
11. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalità di pagamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 8 e 9.
12. Qualora le autorità pubbliche applichino tariffe per i servizi di cui all', comma 1, lettere b), c) ed e), rendono disponibili servizi di commercio elettronico. Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della responsabilità, licenze on-line (click-licenses) o, se necessario, licenze.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;32#art-9