Art. 4
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In vigore dal 21 ago 2014
1. Le autorità pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano i set dei dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III creano, per tali set di dati, i metadati in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e secondo le modalità esecutive e temporali di cui al presente articolo.
2. Nel caso di copie identiche dei medesimi set di dati territoriali detenute da più autorità pubbliche o per conto di più autorità pubbliche, le disposizioni del presente decreto si applicano solo alla versione di riferimento da cui derivano le varie copie. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all', individua la versione di riferimento nel caso in cui quest'ultima non sia univocamente identificata.
3. I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti:
a) conformità dei set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzione definite a livello comunitario;
b) condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei set di dati territoriali e dei servizi relativi e, se del caso, corrispondenti canoni;
c) qualità e validità dei set di dati territoriali;
d) autorità pubbliche responsabili della creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi;
e) limitazioni dell'accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni, a norma dell', comma 4.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 GIUGNO 2014, N. 91.
5. Le autorità pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I e II forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2010. Le autorità pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate all'Allegato III forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2013.
6. Le autorità pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui al presente decreto aggiornano i metadati relativi ai set di dati territoriali ed ai servizi corrispondenti entro novanta giorni dal collaudo o dalla validazione o dall'adozione dei set di dati territoriali nuovi o aggiornati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;32#art-4