Art. 15
15 / 15Disposizioni finanziarie
In vigore dal 24 mar 2010
1. Le autorità pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali imi le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;32#art-15