Art. 14 · Disposizioni transitorie e finali

Art. 14

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Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 24 mar 2010
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità pubbliche si adeguano alle disposizioni dello stesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;32#art-14